Mentre esponenti del centrodestra continuano a chiederne l'abolizione (il 6 agosto è stata la volta di Alberto Cirio, presidente del Piemonte, regione che dalla tassa automobilistica ha ricavato nel 2025 oltre 536 milioni di euro), il governo ha approvato il 5 agosto la miniriforma del bollo auto contenuta nel decreto legislativo "in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale".
Premesso che il testo definitivo del provvedimento, che entrerà in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non è ancora disponibile, si sa che la miniriforma non interviene né sulle tariffe, né sui parametri che ne determinano l'importo, né sulle attuali esenzioni e agevolazioni nazionali (su tutte l'esenzione quinquennale per le auto elettriche).
Di fatto, il provvedimento si limita a semplificare, in molti casi opportunamente, solo alcune norme applicative. Vediamo nel dettaglio cosa dovrebbe cambiare (il condizionale è d'obbligo in assenza del testo definitivo) dall'1 gennaio 2028.
Non cambiano i parametri per il calcolo della tassa
Come detto, la riforma non interviene sui tre parametri su cui si calcola la tassa automobilistica, ossia potenza omologata (punto P.2 della carta di circolazione), classe Euro dell'auto e importi-base (2,58 €/kW per le Euro 4 e superiori, 2,70 €/kW per le Euro 3, 2,80 €/kW per le Euro 2, 2,90 €/kW per le Euro 1 e 3 €/kW per le Euro 0, importi che le regioni possono aumentare, e molte lo hanno fatto, fino a un massimo del 10% all'anno). Nessuna novità nemmeno sul cosiddetto minisuperbollo, ossia sugli importi maggiorati del 50% per i kW sopra quota 100.
Il primo bollo si pagherà per 12 mesi
Spazzato via, invece, l'assurdo meccanismo di calcolo basato sulle scadenze fisse (di aprile, agosto o dicembre per le auto con più di 35 kW). Dal 1° gennaio 2028 la prima tassa si pagherà ovunque (in Lombardia e Piemonte è già così da molti anni) per 12 mesi a partire da quello di immatricolazione (ovviamente, le auto in circolazione la cui scadenza deriva dalla vecchia norma manterranno la loro periodicità).
Più tempo per pagare il primo bollo
Sempre dall'1 gennaio 2028 il primo pagamento della tassa è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione (attualmente è così solo se l'immatricolazione avviene nell'ultima decade del mese). Per le successive scadenze, la norma fissa il termine di pagamento all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato.
Arriverà il bollo quadrimestrale
Dall'1 gennaio 2028 le regioni potranno introdurre un pagamento quadrimestrale, a decorrere dal mese di immatricolazione, per tipologie di veicoli individuate dalle stesse regioni.
Norma anti elusione per le società di noleggio
Per le auto intestate a persone giuridiche, la regione di riferimento resterà quella in cui c'è la sede legale, ma nelle situazioni in cui quest'ultima sia diversa dalla sede in cui avviene la "gestione ordinaria in via principale dell'attività", quest'ultima è quella da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli e aventi più sedi secondarie in Italia, la regione destinataria dell'imposta è quella in cui è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività.
Le regioni si parleranno direttamente
I pagamenti versati a
una regione sbagliata saranno gestiti direttamente dalle regioni. In
pratica, l'ente che viene a conoscenza, anche a seguito di comunicazione
del contribuente, di aver incassato somme spettanti a un ente diverso
dovrà versare direttamente all'ente competente gli importi indebitamente
percepiti.
Tassate anche le auto sottoposte a fermo fiscale
La tassa automobilistica è dovuta anche nel caso di fermo amministrativo di natura fiscale del veicolo disposto dall'agente della riscossione.
Il noleggio dovrà essere registrato al Pra
Dal 2015 il nome della persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo a noleggio a lungo termine è annotato nell'Archivio nazionale veicoli della Motorizzazione civile. Dall'1 gennaio 2027 il contratto di locazione a lungo termine senza conducente dovrà essere annotato anche al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Aci. I dati acquisiti dal PRA proverranno proprio dall'ANV.
L'operazione riguarderà anche i contratti di noleggio stipulati prima dell'1 gennaio 2027 che saranno oggetto di proroga o rinnovo dopo il 31 dicembre 2026 o in cui la consegna del veicolo all'utilizzatore finale avvenga a partire dall'1 gennaio 2027.
Interruzione dell'obbligo di pagamento
L'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa quando l'auto è ceduta a concessionari o commercianti (la cosiddetta messa in esenzione) è prevista solo se il trasferimento della proprietà è trascritto al PRA (la trascrizione va effettuata entro sessanta giorni dalla data della cessione del veicolo). L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della cessione del veicolo fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita della macchina.
Auto usate acquistate da concessionari o commercianti
Nel momento in cui termina il periodo di esenzione o sospensione, la tassa auto deve essere pagata entro il mese successivo, per un periodo corrispondente ai mesi compresi tra quello in cui è terminato il regime di esenzione o sospensione fino al mese precedente a quello corrispondente al mese dell'immatricolazione. Dal mese di immatricolazione scatterà poi il nuovo pagamento della tassa per 12 mesi. Questo meccanismo serve a garantire in ogni situazione l'allineamento dei pagamenti al mese corrispondente a quello dell'immatricolazione.
Tutti i bolli confluiscono nell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (Anta)
Come previsto da una legge del 2019 e come anticipato all'epoca da Quattroruote, nasce definitivamente - in precedenza era "transitoriamente" - l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il cosiddetto ANTA, gestito dal PRA, il Pubblico registro automobilistico a sua volta gestito dall'Aci.
Sarà il PRA a "garantire la completa integrazione e il coordinamento informatico tra l'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (ANTA) e gli archivi dei singoli enti impositori (regioni e province autonome, ndr) sulla base degli indirizzi annualmente approvati dal Comitato interregionale di gestione dell'Archivio nazionale delle tasse automobilistiche (Ciganta)".
Peraltro, già in seguito alla legge del 2019 l'Agenzia delle Entrate aveva trasferito al gestore del PRA (ossia all'Aci) il precedente sistema Sgata gestito dalla stessa Agenzia.
Attenzione, l'ANTA non sostituisce gli archivi dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono continuare a gestirli direttamente o anche con la cooperazione del gestore del PRA, ossia l'Aci.